Il Pell, un’opportunità per i Comuni

Come il Pell rappresenta un’opportunità per i Comuni nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione nella legge di bilancio 2020 riguardanti l’efficientamento energetico

 

La legge n° 160 del dicembre 2019 prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinate ad opere pubbliche, in materia di:

a. Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b. Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il contributo è attribuito ai Comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018; si parte da 50.000 euro per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, fino ad arrivare ad un contributo di 250.000 euro per i Comuni con più di 250.000 abitanti.
Il Comune beneficiario del contributo, può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’art. 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Il Comune beneficiario, è altresì tenuto ad iniziare i lavori entro il 15 settembre 2020.
I contributi assegnati con il presente decreto, sono erogati dal Ministero dell’Interno direttamente ai Comuni beneficiari, per il 50% previa verifica dell’avvenuto inizio dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell’Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, a cui i Comuni dovranno fare riferimento, è il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, nel quale il progetto dovrà essere classificato tra le opere sotto la voce “contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020”.
In questo scenario, nel segmento dell’efficientamento dell’illuminazione pubblica, il PELL può assumere un’importante ruolo per il Comune, svolgendo la funzione di certificatore, prima in fase di fattibilità e poi a completamento dell’opera.
Nell’ottica di un Comune che voglia richiedere il contributo per efficientare la sua rete di illuminazione pubblica, nell’ambito del progetto che presenterà, dovrà essere bandita una gara per l’assegnazione dei lavori.
Già in fase di scrittura del bando, e quindi successivamente anche per lo studio di fattibilità, il PELL potrebbe essere lo strumento con cui stabilire lo stato dell’arte e il risultato a cui porterà l’intervento.
Questo potrebbe essere svolto attraverso un primo conferimento di una scheda censimento PELL dello stato corrente “Ante riqualificazione” ed il confronto con una scheda censimento di “simulazione” che rappresenterebbe il risultato finale post riqualificazione.
Con la stessa logica, a lavori terminati, si potrebbe utilizzare il PELL per caricare la scheda censimento “Post riqualificazione” e confrontarla sia con la previsione fatta in fase di studio di fattibilità, “simulazione”, che con la vecchia rete “ante riqualificazione”.
In questo modo, il PELL sarebbe lo strumento che “certifica” la buona riuscita dell’intervento di efficientamento energetico.
In sostanza con l’utilizzo del PELL, il Comune avrebbe un duplice vantaggio: poter monitorare l’effettivo efficientamento della rete di illuminazione pubblica, avendo anche fatto un prospetto di fattibilità su cui improntare il bando di gare per l’assegnazione dei lavori, e ottenere in formato digitale il censimento accurato della rete stessa.